Videosorveglianza, antifurto, porte blindate ma anche catenacci, serrature, spioncini, fino a vetri antisfondamento, cancelli e tapparelle meccaniche. Tutti sistemi antifurto per casa che fino alla fine dell’anno godono della detrazione fiscale per la ristrutturazione.
Sistemi antifurto e detrazioni fiscali
Fino al 31 dicembre 2021 si può fruire della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione di casa nella misura più alta al 50% e con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.
Poi, a meno di eventuali proroghe, dal 2022 la misura scenderà al 36% e con limite massimo di spesa pari a 48mila euro per unità immobiliare. Tra i lavori che permettono di godere della detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2021 troviamo gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
Rientrano tra queste misure il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l’apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati fino agli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Si precisa che per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
2021-04-29 09:30:40