Via libera al bonus facciate per il condomino di un condominio minimo ma a precise condizioni. A sostenerlo l’Agenzia delle entrate rispondendo ad un contribuente con la risposta n. 499 del 21 luglio 2021.
Il bonus facciate al 90% è un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
Bonus facciate per condominio minimo
Può accedere al bonus facciate il condomino di un condominio minimo che sostiene interamente le spese per gli interventi, autorizzato da una delibera assembleare, con il consenso unanime di tutto il condominio, all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della relativa spesa. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 499 del 21 luglio 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate.
E’ bene precisare che il condominio minimo è quello costituito da non più di otto condomini, al quale si applicano comunque le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 cc, riguardanti rispettivamente la nomina dell’amministratore, con il conseguente obbligo da parte di quest’ultimo di aprire un conto corrente intestato al condominio, e il regolamento di condominio, in caso di più di dieci condomini. Per poter beneficiare del bonus facciate per i lavori effettuati sulle parti comuni, i condomìni non obbligati alla nomina dell’amministratore, non sono, altresì, tenuti a richiedere il codice fiscale e, in questo caso, afferma l’Agenzia, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti richiesti. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
2021-07-27 15:14:39