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Bonus facciate: detrazione al 90% per i lavori realizzati solo in alcune zone. Ecco quali

Lo sconto fiscale al 90% previsto per l'abbellimento degli edifici è ammesso solo se i lavori sono eseguiti nelle zone A e B.
Lo sconto fiscale al 90% previsto per l'abbellimento degli edifici è ammesso solo se i lavori sono eseguiti nelle zone A e B.

Riqualificare le facciate degli edifici permette di godere di una detrazione fiscale, il cosiddetto bonus facciate.  Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città e che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.

Bonus facciate: cos’è e quando spetta

Il bonus facciate può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.  La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Bonus facciate: in quali zone spetta

Si può avere il “bonus facciate” quando si sostengono spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare abbiamo:

  • edifici ricadenti nella zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Edifici ricadenti nella zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono pertanto esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F, ossia rispettivamente le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B), le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C e infine le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

 

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2021-06-29 11:21:23
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