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Condono edilizio: entro quando presentare istanza

Una recednte sentenza del Consiglio di Stato fornisce chiarimenti in merito al condono edilizio: ecco come procedere per la richiesta.
Una recednte sentenza del Consiglio di Stato fornisce chiarimenti in merito al condono edilizio: ecco come procedere per la richiesta.

Materia oggetto di numerosi dibattiti è quella del condono edilizio, termine giuridico che sta ad indicare un provvedimento con cui è possibile ottenere l’annullamento di una sanzione in caso di costruzione senza il necessario permesso e/o con violazioni sostanziali della normativa urbanistica pagando una certa somma di denaro.

Con il condono in sostanza di permette di mettere in regola l’opera prima della sua realizzazione o dopo, ove la costruzione non sia conforme ai regolamenti urbanistici vigenti all’epoca in cui è stata realizzata.

Tante le leggi che si sono succedute nel tempo riguardanti il condono edilizio che ha una certa durata. Questo perché attuando il condono molto spesso il Legislatore recupera risorse. Il primo condono edilizio in Italia si è avuto nel 1985 ed è stato disciplinato dalla legge numero 47/1985. L’ultimo in ordine temporale è del 2003.

Condono edilizio: quando presentare istanza. I chiarimenti del Consiglio di Stato

Fa discutere una recente sentenza in merito del Consiglio di Stato (22 marzo 2021, n. 2450). Il tutto nasce dal ricorso presentato dal proprietario di un immobile abusivo realizzato nel 1994 e due anni dopo, nel 1996, il Comune ne aveva ordinato la demolizione perché abusivo. Ma nel frattempo lo stesso proprietario aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 ma secondo il Comune erano scaduti i termini di presentazione.

In sostanza si è configurato un caso di domanda tardiva della richiesta di condono edilizio. A sostegno della sua tesi, il proprietario dell’immobile oggetto di accertamento aveva poi proceduto al pagamento dell’oblazione qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge speciale per il secondo condono edilizio. I giudici però hanno dato ragione al Comune precisando che “entro il termine di decadenza, debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento dell’oblazione”.

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2021-04-08 15:55:00
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