Per tutto il 2021, salvo eventuali proroghe, si potrà fruire della detrazione fiscale al 50% per una serie di lavori di ristrutturazione sull’immobile. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Per avere il bonus occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. L’agevolazione viene spalmata in 10 quote annuali di pari importo. Cosa può fare chi ha redditi bassi e come tale non avrà diritto alla detrazione fiscale per ristrutturazione?
Bonus ristrutturazione nella dichiarazione dei redditi: cosa succede in caso di redditi bassi
Risponde l’Agenzia delle Entrate in un quesito apparso sulla Posta di Fiscoggi, la rivista telematica ufficiale dell’Agenzia. In particolare un contribuente fa presente che, non possedendo redditi, l’anno scorso non ha presentato il modello 730 e, di conseguenza, non ha potuto usufruire della prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia eseguita nella sua abitazione nel 2019. Per gli anni successivi il contribuente chiede se può richiedere la detrazione e quale numero di rata deve indicare nel modello 730, quella non usufruita o quella corrispondente all’anno di dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate risponde che il contribuente che per incapienza non ha potuto usufruire nei precedenti periodi d’imposta della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali esistevano tutte le condizioni per averla, può negli anni successivi richiedere l’agevolazione, indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente. Nel caso indicato nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate, quindi in relazione alle spese sostenute nel 2019, se il contribuente presenta il modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41.
2021-07-05 12:10:57