Introdotto dal Decreto Rilancio, il Superbonus al 110% è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Detrazioni fiscali: cessione del credito o sconto in fattura
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura dallo scorso anno, il 2020, si applicano anche in caso di lavori che danno diritto alla detrazione per ristrutturazione al 50% fino al 31 dicembre 2021 e dei lavori di risparmio energetico con l’ecobonus al 60 o 65% a seconda dei lavori, sempre fino alla fine dell’anno.
Proprio sulla cessione del credito, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate per rispondere ad un quesito avanzato da un contribuente che chiede se possa cedere anche a un familiare il credito derivante da una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla detrazione del 50%.
L’Agenzia delle Entrate risponde in maniera affermativa precisando che qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020. Tale articolo prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.
2021-04-24 09:30:15