Tra gli interventi più richiesti dai contribuenti da cui poter fruire dei bonus fiscali, troviamo la sostituzione di finestre e infissi. A fare il punto sulle detrazioni fiscali e i requisiti tecnici necessari è l’Enea con un articolo vademecum dedicato per l’appunto a serramenti e infissi.
Serramenti e infissi: le detrazioni fiscali
L’Enea precisa che è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti. Nel dettaglio si può avere l’aliquota di detrazione al 50% delle spese totali sostenute con limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare .
Chi può accedere all’ecobonus per la sostituzione di serramenti e infissi tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Detrazione per infissi e finestre: i requisiti
Gli edifici su cui poter effettuare i lavori devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.
Inoltre, precisa sempre l’Enea, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Inoltre il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
2021-04-09 15:47:29