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Lavori di ristrutturazione: quando si paga l'Iva ridotta al 10%

Quando parlando di ristrutturazione edilizia si può fruire dell'aliquota Iva ridotta al 10%: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Quando parlando di ristrutturazione edilizia si può fruire dell'aliquota Iva ridotta al 10%: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Quando si eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se, nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile ad uso abitativo (non prima casa), nel caso di acquisto diretto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, potesse beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore.

Manutenzione straordinaria e Iva su acquisto beni finiti

Come precisa l’Agenzia delle Entrate, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

I “beni significativi”, individuati dal decreto 29 dicembre 1999, sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • i materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

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2021-04-30 10:05:12
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