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Sostituire le finestre di casa con l'ecobonus al 50%

L'Enea spiega i requisiti da rispettare per godere dell'ecobonus in caso di sostituzione delle finestre di casa.
L'Enea spiega i requisiti da rispettare per godere dell'ecobonus in caso di sostituzione delle finestre di casa.

Si può fruire dell’ecobonus al 50% per la sostituzione di finestre comprensive di infissi a precise condizioni. A dettarle in un apposito vademecum è l’Enea, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica.

Sostituire le finestre con l’ecobonus al 50%

L’Enea precisa che è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti. La detrazione fruibile è quella dell’ecobonus al 50%, con limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità  immobiliare.

Possono avere l’ecobonus al 50% tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

La sostituzione deve avvenire su edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

L’Enea inoltre precisa che i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

✓ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

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2021-07-28 15:48:49
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