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Superbonus 110%: come si calcolano le pertinenze dell'unità immobiliare

Con due distinte risposte, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo delle spese e dei limiti relativi al superbonus 110%.
Con due distinte risposte, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo delle spese e dei limiti relativi al superbonus 110%.

Il superbonus è la maxi detrazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus: i chiarimenti sulle unità immobiliari

La norma definisce tre tipologie di interventi trainanti:

  • l’isolamento termico dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  •  gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

In base alla normativa che regola il Superbonus, i tetti di spesa degli interventi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. È inoltre previsto un limite per gli edifici plurifamiliari con unico proprietario: possono accedere al Superbonus se l’edificio è composto al massimo da 4 unità immobiliari. In questo caso il Superbonus spetta per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Per il calcolo delle unità immobiliari presenti in un edificio si prendono in considerazione le pertinenze? E  quale il tetto di spesa su cui determinare il superbonus al 110%? A queste domande fornisce chiarimenti l’Agenzia delle entrate con le due risposte la n. 461 e 464.

L’Agenzia ha spiegato che, per la verifica del limite delle 4 unità immobiliari, non devono essere considerate le pertinenze, anche se distintamente accatastate. Inoltre l’’Agenzia ha spiegato che per la determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.

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2021-07-13 07:06:01
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