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Superbonus 110%: documenti necessari per visto conformità

La Fondazione nazionale dei Commercialisti ha elaborato una lista di documenti necessari per il rilascio del visto ai fini del superbonus.
La Fondazione nazionale dei Commercialisti ha elaborato una lista di documenti necessari per il rilascio del visto ai fini del superbonus.

Il Superbonus al 110% è una maxi agevolazione prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, la normativa richiede l’apposizione del visto di conformità su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Superbonus e visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (principalmente, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Nel caso del Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Il rilascio del visto di conformità è un’attività che richiede particolare attenzione e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha stilato una rassegna dei principali documenti da controllare e conservare ai fini del corretto rilascio del visto di conformità:

  • Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile
  • redditi imponibili in Italia
  • un idoneo titolo abilitativo a seconda dell’intervento da realizzare
  • le relazioni tecniche e le asseverazioni precedenti all’avvio dei lavori
  • la comunicazione preventiva all’Asl (prevista solo in cantieri di grandi dimensioni, con più imprese presenti contemporaneamente e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno)
  • il certificato catastale o la domanda di accatastamento
  • l’eventuale atto di cessione dell’immobile
  • i documenti comprovanti le spese sostenute (fatture e bonifici)
  • la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
  • la dichiarazione sostitutiva da cui risulti che non si usufruisce di altri contributi per i lavori realizzati
  • la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni
  • la ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese
  • la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione
  • il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario o del fornitore.
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2021-04-22 11:20:30
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