È possibile fruire per lo stesso immobile del Superbonus al 110% e del bonus facciate? Questa una delle domande più frequenti quando si parla di lavori in casa e detrazioni fiscali a cui cerchiamo di rispondere utilizzando una risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio con la risposta a interpello n. 538 del 9 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea di principio, è possibile fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Superbonus 110%: in cosa consiste
Il Superbonus, è una maxi agevolazione al 110% previsto qualora si eseguano interventi detti trainanti, ossia l’isolamento termico sugli involucri, il famoso cappotto termico oppure si provveda alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonchè interventi antisismici.
Eseguendo uno di questi interventi si possono agganciare tanti altri lavori detti aggiuntivi o trainati, ossia interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR. Tra questi trainati rientra anche la sostituzione delle finestre.
Bonus facciate: in cosa consiste
Il bonus facciate è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
2021-06-28 14:19:31