loading

Superbonus 110% e bonus facciate per lo stesso immobile

L'Agenzia delle Entrate precisa che si può fruire di entrambe le detrazioni fiscali per lo stesso immobile, rispettando la normativa.
L'Agenzia delle Entrate precisa che si può fruire di entrambe le detrazioni fiscali per lo stesso immobile, rispettando la normativa.

È possibile fruire per lo stesso immobile del Superbonus al 110% e del bonus facciate? Questa una delle domande più frequenti quando si parla di lavori in casa e detrazioni fiscali a cui cerchiamo di rispondere utilizzando una risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio con la risposta a interpello n. 538 del 9 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea di principio, è possibile fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Superbonus 110%: in cosa consiste

Il Superbonus, è una maxi agevolazione al 110% previsto qualora si eseguano interventi detti trainanti, ossia l’isolamento termico sugli involucri, il famoso cappotto termico oppure si provveda alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonchè interventi antisismici.

Eseguendo uno di questi interventi si possono agganciare tanti altri lavori detti aggiuntivi o trainati, ossia interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR. Tra questi trainati rientra anche la sostituzione delle finestre.

Bonus facciate: in cosa consiste

Il bonus facciate è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

2021-06-28 14:19:31
Link copiato negli appunti