Il Superbonus, la maxi agevolazione al 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Così precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 364 del 24 maggio 2021 in cui una società ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3.
Superbonus 110% : per quali lavori
Il Superbonus al 110% è previsto qualora si eseguono interventi detti trainanti, ossia l’isolamento termico sugli involucri, il famoso cappotto termico oppure si provveda alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonchè interventi antisismici.
Eseguendo uno di questi interventi si possono agganciare tanti altri lavori detti aggiuntivi o trainati, ossia interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR. Tra questi trainati rientra anche la sostituzione delle finestre.
Superbonus per case antisismiche
Nella risposta del 24 maggio, l’istante in particolare ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile applicare la detrazione d’imposta a favore dei nuovi acquirenti delle unità immobiliari. L’Agenzia risponde ricordando che la circolare n. 24/2020 ha stabilito che il Superbonus al 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, intendendo per tali quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
In particolare l’Agenzia delle entrate precisa che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi alla detrazione in esame, il superbonus al 110%.
2021-05-28 09:15:58