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Superbonus 110% solo se l'immobile è esistente

Con la risposta n. 174 del 16 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti inerenti il superobnus al 110%.
Con la risposta n. 174 del 16 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti inerenti il superobnus al 110%.

Introdotto con il Decreto Rilancio, il Superbonus al 110% è una maxi detrazione fiscale prevista per una serie di interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tanti i requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla maxi aliquota al 110%.

Superbonus e condominio: l’immobile deve essere esistente

Un condominio costituito da cinque piani fuori terra e composto da diciotto appartamenti e tre magazzini di cui cinque appartamenti che risultano “al grezzo” e accatastati nella categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non potrà fruire del Superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli immobili F/3 in quanto non sono definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale, ma in corso di costruzione.

Questo in sintesi il principio reso noto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 174 del 16 marzo 2021 da cui emerge che uno dei principali requisiti per ottenere il superbonus al 110% è che l’immobile sia esistente. Nel caso di specie posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, si è stabilito che un condominio costituito da 5 piani fuori terra e composto da 18 appartamenti e 3 magazzini di cui 5 appartamenti che risultano “al grezzo” e accatastati nella categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non potrà fruire del Superbonus per gli interventi eseguiti sugli immobili F/3 in quanto non sono definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale, ma in corso di costruzione. Viene meno infatti un requisito fondamentale per l’applicazione dell’agevolazione.

Tuttavia, come precisato sempre dall’Agenzia nella sua risposta, la presenza delle cinque unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude la possibilità al condominio istante di accedere al Superbonus, considerato che le restanti unità immobiliari sono diversamente accatastate e hanno natura residenziale, sempre che vengano rispettate tutte le condizioni richieste dalla normativa. Il condominio potrà beneficiare, per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti e trainati), della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione di 13 unità immobiliari, restandone escluse quelle censite come unità F/3.

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2021-04-13 10:54:46
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